Ricorso "inammissibile"
I figli contesi di una coppia di donne, l'Avvocatura dello Stato: è materia del Parlamento
E' approdata stamani alla Consulta la questione del riconoscimento dei legami affettivi con i figli delle coppie gay - nel caso discusso la relazione intercorreva tra due donne - quando il rapporto sentimentale si interrompe e la madre biologica non intende condividere la genitorialità dei bambini, nati in Spagna con fecondazione assistita, con la ex compagna. La vicenda discussa davanti ai giudici costituzionali, è stata sollevata dalla Corte di Appello di Palermo che ritiene che la legge - almeno fino a quando la Consulta non intervenga con una interpretazione "additiva" delle norme in materia - non consente di comprendere anche l'ex partner gay tra i soggetti di riferimento che hanno il diritto a conservare rapporti significativi, qualora già instaurati, con i bambini che sono figli solo della persona con la quale l'intesa è venuta meno. In pratica, ad avviso dei magistrati l'ex partner gay - in assenza di una specifica legge emanata dal Parlamento - non è equiparabile ai parenti "ascendenti e discendenti" ai quali l'art. 337ter del codice civile, come modificato dal dl. 154 del 2013 sulla filiazione, consente di mantenere i legami con i minori. Per questo, nel caso sia ritenuta incostituzionale tale preclusione, tocca alla Consulta interpretare le norme esistenti con una previsione 'additiva' - che 'aggiunge' quello che non è scritto nelle norme - dal momento che, ad avviso dei magistrati d'appello, non è possibile interpretare queste norme in maniera 'analogica' equiparando l'ex partner gay ai nonni, o ai parenti stretti dei minori contesi. Anche l'Avvocatura dello Stato, rappresentata da Gabriella Palmieri, non si è dimostrata favorevole all'ampliamento delle figure genitoriali in base ai legami di fatto intercorsi tra persone gay. "Questa materia è riservata esclusivamente al Parlamento perchè è compito del legislatore individuare il contemperamento dei vari interessi, non solo l'interesse ad essere genitori, ma anche l'interesse dei minori. Su questo argomento - ha sottolineato l'Avvocato dello Stato Palmieri - ci sono due diverse relazioni al Parlamento nelle quali si parla di famiglia allargata ma con un bilanciamento dei vari interessi in campo". Secondo Palmieri, dunque, non sarebbe opportuna nemmeno una sentenza 'additiva' della Consulta ma occorre lasciare che dell'argomento se ne occupi e decida il legislatore, e per questo la questione sollevata deve essere dichiarata "inammissibile". Relatore della vicenda è il giudice Mario Morelli che la ha riassunta spiegando che "l'ex partner di una coppia omoaffettiva caratterizzata da un rapporto di convivenza e affetto tra due donne che avrebbero portato avanti congiuntamente il progetto di genitorialità, nel momento in cui il rapporto è finito chiede di essere inserito nel progetto di frequentazione dei minori in base all'interpretazione analogica dell'art.337 ter, la Corte di Appello ha dissentito dal Tribunale sulla possibilità di interpretare la norma analogicamente e ritiene che la legge è rigida e serve una interpretazione 'additiva'". Non si sa ancora quando arriverà il verdetto.