Assestamento di bilancio in Sicilia, il Cdm impugna la legge
Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare oggi quattro leggi regionali di assestamento di bilancio della Campania, Sardegna e Sicilia. Ha inoltre impugnato una legge del Friuli Venezia Giulia che riguarda il pubblico impiego regionale e locale.
E' stato deciso di impugnare, secondo quanto rende noto il Cdm, la legge Regione Sardegna n. 32 del 05/12/2016, "Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie", in quanto una norma riguardante i contratti di lavoro del personale degli enti locali invade la competenza riservata alla legislazione statale in materia di ordinamento civile, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. Altre norme prevedono spese prive di copertura finanziaria, in violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione. Si impugna inoltre la legge Regione Campania n. 36 del 07/12/2016, "Assestamento al bilancio di previsione 2016 - 2018 della Regione Campania", in quanto una norma non imputa in bilancio il maggior disavanzo, ponendosi in tal modo in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione che prevede la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione bilanci pubblici. Il Cdm decide l'impugnativa anche della legge Regione Sicilia n. 24 del 05/12/2016, "Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018", in quanto una norma riguardante la tassa automobilistica contrasta con le disposizioni generali dell'ordinamento tributario, violando varie disposizioni della Costituzione: l'art. 117, secondo comma, lett. e), e l'art. 119 sotto il profilo dell'equilibrio di bilancio, nonché il principio buon andamento della PA di cui all'art. 97 della Costituzione. Infine, la legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 18 del 09/12/2016, "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale", in quanto una norma riguardante il personale regionale invade la competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale, violando l'art. 117, secondo comma, lett. o), della Costituzione. Un'altra norma, riguardante le clausole di risoluzione di diritto dei contratti dirigenziali stabilite dalle amministrazioni regionali, invade la materia dell'ordinamento civile, riservata alla legislazione statale dall'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.