Caltanissetta, EniMed condannata a pagare Imu e Tasi al Comune di Gela
Eni Mediterranea Idrocarburi deve pagare l'Imu e la Tasi per le tre piattaforme petrolifere al largo di Gela: "Gela Mare", "Gela Perla" e "Prezioso". L'impresa dovra' versare alle casse del Comune 12 milioni di euro, importo comprensivo delle imposte per il triennio che va dal 2016 al 2018, degli interessi e delle sanzioni. A stabilirlo e' stata la Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta che ha rigettato il ricorso presentato dalla societa' petrolifera dando ragione al Comune di Gela, difeso dall'avvocato tributarista Alessandro Dagnino e dall'avvocato Giancarlo Costa, rispettivamente managing partner e "associate" dello studio legale Lexia Avvocati.
Secondo il collegio composto dai giudici Romeo Ermenegildo Palma (presidente), Renato Di Natale (relatore) e Emanuela Maria Petix (componente) il ricorso della societa' conteneva "considerazioni fragili oltre che infondate".
L'operato del Comune sarebbe risultato, infatti, conforme non solo alle leggi, ma anche alla loro interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione. La societa' proprietaria delle piattaforme, per affermare la non assoggettabilita' al tributo, aveva invocato, tra l'altro, la recente istituzione, a decorrere dal 2020, di una imposta immobiliare speciale sulle piattaforme marine, sostitutiva di ogni altra imposizione immobiliare locale. Secondo la Commissione tributaria, tale circostanza, invece, non fa altro che confermare che i tributi sulla proprieta' immobiliare, per gli anni precedenti all'istituzione dell'Impi, devono essere versati, come sostenuto dalla difesa del Comune.
Inoltre, i Giudici tributari, accogliendo le eccezioni sul punto formulate dall'avvocato Dagnino, hanno rilevato che "le piattaforme petrolifere sono soggette al pagamento del tributo e sono classificabili nella Categoria D/7, in quanto le stesse sono riconducibili al concetto di immobili, sono suscettibili di accatastamento e idonee a produrre un reddito proprio, la cui redditivita' va riferita allo scioglimento di attivita' imprenditoriale-industriale".
La Commissione tributaria ha anche posto integralmente a carico della societa' le spese di lite, condannandola a versare al Comune, a questo titolo, ulteriori 60 mila euro, oltre accessori.
Soddisfatto per la sentenza e il buon esito del ricorso il sindaco Lucio Greco, che afferma che "ancora una volta la Commissione tributaria riconosce il diritto alla riscossione di queste due imposte da parte dell'Ente territoriale. Mi auguro - aggiunge - che Enimed adempia subito a quanto stabilito tramite sentenza in modo che, nel piu' breve tempo possibile, si possa chiudere definitivamente il contenzioso e avere liquidata l'importante somma, da investire per la soluzione dei tanti problemi e delle tante emergenze della citta'".
"Come sottolineato dalla sentenza - commenta l'avvocato Dagnino - il pagamento dell'Imu e della Tasi ha la funzione di contribuire a finanziare i servizi che i Comuni offrono alla collettivita'. Se questo vale per ogni singolo cittadino, non puo' che essere cosi' anche per gli immobili, incluse le piattaforme petrolifere, posseduti dalle grandi imprese, che sono anch'esse chiamate a contribuire alle spese pubbliche del territorio su cui sono insediate. Diversamente opinando si introdurrebbe una deroga ingiustificata al principio della generalizzata obbligatorieta' della tassazione patrimoniale in Italia".