Gela, Tar conferma elezione in Consiglio di Romina Morselli
Il Tar di Palermo ha dichiarato estinto il giudizio relativo all'impugnazione dei risultati elettorali delle elezioni comunali di Gela confermando nella carica di consigliere comunale Adriana Romina Morselli, candidata in una delle liste collegate al Sindaco Lucio Greco.
A seguito delle elezioni comunali, tenutesi nel maggio del 2019, Sara Silvana Cavallo, candidata alla carica di consigliere comunale nella lista "Avanti Gela", aveva proposto ricorso al Tar per la correzione del risultato elettorale, sostenendo che l'Ufficio Centrale Elettorale non avrebbe correttamente determinato il premio di maggioranza e che, tale errore, avrebbe comportato la propria mancata elezione a consigliere comunale e conseguentemente la proclamazione di Morselli. Alla luce di tali fatti, Morselli si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Durante la pendenza del giudizio, il legislatore regionale ha espressamente previsto, nell'ambito dell'attribuzione del premio di maggioranza, una nuova modalità di arrotondamento dei seggi che avrebbe dato ragione a Sara Silvana Cavallo. Di contro, in assenza dell'intervento normativo, il ricorso sarebbe stato sicuramente rigettato, stante l'orientamento giurisprudenziale favorevole alle ragioni sostenute da Morselli. Così i legali di quest'ultima, gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con apposita memoria difensiva hanno chiesto al Tar di sospendere il giudizio e di sollevare una questione di legittimità costituzionale per la norma regionale.
A seguito dell'ordinanza collegiale del Tar di Palermo, che dichiarava la sospensione del giudizio e la conseguente trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio di legittimità, Morselli ha depositato una memoria, con la quale, veniva richiesta la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale. E la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 3 della legge regionale 6 del 3 marzo 2020 che aveva espressamente previsto, nell'ambito dell'attribuzione del premio di maggioranza, una nuova modalità di arrotondamento dei seggi. A fronte della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'articolo 3 la contro parte non ha provveduto alla riassunzione della causa entro i termini di legge, e pertanto, i legali di Morselli hanno richiesto al Tar di Palermo di decretare l'estinzione della causa. A questo punto il Presidente della prima Sezione del Tar, condividendo le argomentazioni sostenute dagli avvocati Rubino e Impiduglia, ha accolto l'istanza presentata e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Pertanto, Morselli resterà in carica come consigliere comunale fino alle nuove elezioni amministrative.