Milani, assolto dagli abusi ad una hostess: il pg della Cassazione chiede un nuovo processo
Un nuovo processo d'appello nei confronti di un ex sindacalista accusato di violenza sessuale su una hostess e assolto lo scorso giugno a Milano.
Lo ha chiesto il pg di Cassazione all'udienza che si è svolta davanti ai supremi giudici della terza sezione penale. La sentenza di assoluzione aveva suscitato polemiche perché per i giudici della Corte di Appello milanese la condotta del sindacalista "non ha (senz'altro) vanificato ogni possibile reazione della parte offesa, essendosi protratta per una finestra temporale", "20-30 secondi'' che ''le avrebbe consentito anche di potersi dileguare''.
In piazza stamani la protesta dell'associazione Differenza Donna, con un sit-in di solidarietà nei confronti della donna. 'Con le spalle al muro non è lavoro sicuro', 'Senza consenso è violenza', 'Giù le mani dai nostri corpi', 'Se la molestia non è reato la legge la scrive il patriarcato'. Sono alcuni dei cartelli esposti in piazza Cavour a Roma, davanti al palazzo della Cassazione.
"Vogliamo dire forte e chiaro che non permetteremo a nessuno, e in un luogo di lavoro, - affermano - di usare violenza contro di noi, tutte, nessuna esclusa. Confidiamo che la Giustizia stavolta arrivi davvero. Per Barbara, per noi".
La vicenda
Il 24 giugno, la prima sezione penale della Corte d'Appello milanese (giudici Flores Tanga-Alessandra Simion-Alessandro Santangelo) aveva confermato l'assoluzione dall'accusa di violenza sessuale per l'ex sindacalista in servizio a Malpensa nei confronti di una hostess, che a lui si era rivolto, nel 2018, per una vertenza sindacale.
Una sentenza che già in primo grado aveva fatto discutere e che, anche dopo il verdetto d'appello, era stata bollata dall'Associazione Differenza Donna, con l'avvocata Maria Teresa Manente, come un passo "indietro di 30 anni". Anche la legale, che rappresenta la donna come parte civile, ha presentato ricorso in Cassazione.
Dal processo, secondo la Corte d'Appello milanese, era emerso "come l'imputato non abbia adoperato alcuna forma di violenza - ancorché si sia trattato, effettivamente, di molestie repentine - tale da porre la persona offesa in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi alla condotta". Condotta, scrivevano i giudici, che "non ha (senz'altro) vanificato ogni possibile reazione della parte offesa, essendosi protratta per una finestra temporale", "20-30 secondi", che "le avrebbe consentito anche di potersi dileguare".