Cassazione, blogger siciliano condannato per diffamazione
La responsabilità del blogger per i commenti diffamatori postati da utenti della rete - e non rimossi nonostante la segnalazione - è di natura concorsuale. Il blogger non risponde di omesso controllo come i direttori di giornale ma è colpevole ugualmente di quello che viene pubblicato. La Corte di Cassazione - sentenza 12546/19 depositata ieri e diffusa da Il Sole 24 Ore - fissa i presupposti di imputabilità dei gestori di siti/diari on line (blog, appunto), nel solco della giurisprudenza italiana ed europea maturata sul punto negli ultimi anni. La quinta sezione penale ha respinto il ricorso del gestore di un blog siciliano, condannato per diffamazione aggravata, ripercorrendo le tappe dell' imputabilità per i reati commessi in rete. La Corte ha innanzitutto escluso che la responsabilità del blogger per il fatto altrui sia assimilabile a quella del direttore di testate giornalistiche (manca sostanzialmente il requisito della professionalità dell' attività svolta), ma ha anche levato dal campo per gli stessi motivi l'ipotesi di culpa in vigilando. Al blogger inerte nella rimozione dei commenti insultanti viene contestata una "riappropriazione" della condotta diffamatoria altrui, a titolo pertanto concorsuale. In sostanza, scrive la Quinta, siamo di fronte a una "pluralità di reati integrati dalla ripetuta trasmissione del dato denigratorio".